Alternativa alla carne

A partire dal 19 agosto 2029, denominazioni come “filetto” o “bistecca” non saranno più consentite per i prodotti sostitutivi vegani.

 

Grazie a una modifica del regolamento UE (Reg. UE n. 1308/2013), 32 denominazioni relative ai prodotti a base di carne saranno protette per legge. La denominazione «carne» può essere utilizzata solo per le «parti commestibili degli animali da allevamento». Anche le denominazioni relative agli animali, come «carne di manzo», «carne di vitello» ecc., sono vietate. Ciò riguarda anche le denominazioni «filetto», «bistecca» e «costoletta», nonché «roast beef», «ala», «pancetta» e «stinco». Il regolamento stabilisce che le denominazioni protette non sono ammesse per i prodotti sostitutivi della carne.


Con l’entrata in vigore del regolamento, le precedenti «Linee guida per alimenti vegani e vegetariani simili a quelli di origine animale» della Commissione tedesca per il Codice alimentare, che finora non erano giuridicamente vincolanti, perdono la loro rilevanza in Germania. Le denominazioni «latte», «burro», «yogurt» e «formaggio», così come quelle relative alle bevande alcoliche, sono già protette dalla legge. «Burro vegano». Non potrà quindi esistere nemmeno un «liquore all’uovo vegano» e anche creazioni fantasiose come «Veierlikör» violano le norme di etichettatura.

 

IL VOSTRO PLUS: se non sei sicuro di come i prodotti vegani o vegetariani potranno essere denominati in futuro in modo conforme alla legge, dovresti far verificare in anticipo le proposte creative dei tuoi addetti al marketing. Anche i chimici alimentari dell’AGROLAB GROUP ti forniranno le indicazioni necessarie nell’ambito delle verifiche di commerciabilità.

 

Autore: Dr. Frank Mörsberger, AGROLAB GROUP; Traduzione: Ilaria Reato, AGROLAB Alimentalia